Profili generali del Trust

Il “Trust” è un istituto di diritto anglosassone (“common law“) fondato (come dice la parola inglese) sulla fiducia, e più precisamente quella intercorrente tra soggetto disponente (cd. “Settlor“) e soggetto fiduciario ed affidatario dei beni costituiti in trust (cd. “Trustee“), che deve gestirli per il raggiungimento di un certo scopo a favore di un altro soggetto (cd. “Beneficiario del Trust“); non è poi esclusa la presenza di ulteriori soggetti, con compiti di vario genere: si pensi ad esempio al cd. “Protector (o Guardiano) del Trust“.

Il trust non è un istituto espressamente regolato dal nostro ordinamento giuridico, che allo stato attuale in virtù della legge n. 364/1989 si è limitato a ratificare la Convenzione internazionale dell’Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trusts ed al loro riconoscimento, in vigore in Italia dal 1° gennaio 1992.

Tuttora oggetto di discussione tra gli studiosi è l’ammissibilità in Italia di un c. “Trust Interno“, per tale intendendosi un trust caratterizzato dal fatto che sono italiani i soggetti ed i beni che esso contempla, o comunque la parte dominante di detti elementi. A livello pratico ed operativo può tuttavia affermarsi che il ricorso a detto istituto sia stato ampiamente sdoganato e ritenuto ammissibile sia dalla Giurisprudenza sia dal Fisco.

Da sottolineare che, non essendo l’istituto in questione regolamentato dalla legge italiana (se non per gli aspetti trattati dalla sopra citata Convenzione), in sede di costituzione di un trust il disponente dovrà necessariamente fare riferimento ad una legge regolatrice straniera che lo disciplini, fermi restando in ogni caso principi e norme imperativi e di ordine pubblico sanciti dal diritto interno italiano, cui non è possibile derogare in assoluto.

Effetti del Trust

I beni costituiti in trust costituiscono un cd. “Patrimonio Segregato (o Separato)” rispetto a quello generale del trustee, che dovrà gestirli ed impiegarli secondo il programma negoziale stabilito in sede di costituzione del trust: dunque anche in questa fattispecie ricorre, com’è evidente, un cd. “Vincolo di Destinazione” impresso sui beni costituiti in trust; con la precisazione che di regola qui, a differenza che altrove, non sussistono limiti alla tipologia di beni conferibili in trust (dunque non solo beni immobili, mobili registrati, titoli di credito, ma anche beni mobili in genere, denaro, ecc.). Parimenti, si tende ad ammettere un cd. “Trust autodichiarato“, collegato ad un fenomeno di autodestinazione.

Impugnazioni e sanzioni.

In considerazione del più volte ricordato effetto segregativo discendente da un atto di trust con riferimento ai beni che ne formano oggetto, è possibile che nella realtà si ricorra a questo strumento non tanto per il perseguimento degli interessi meritevoli di tutela individuati nel programma negoziale e dunque per un fine lecito, ma piuttosto – e surrettiziamente – per tentare di sottrarre certi beni alle pretese dei creditori (molte volte, il Fisco) in violazione del principio imperativo sancito dall’art. 2740 del Codice Civile a mente del quale è generale la responsabilità patrimoniale di ciascun debitore, che risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge, che tuttavia non debbono essere sfruttate illecitamente per finalità diverse da quelle per le quali le eccezioni stesse sono state codificate.

In quanto”dispositivo”, ai sensi dell’art. 2901 del Codice Civile il trust può essere impugnato dai creditori con la cd. “Azione Revocatoria“, ove sussistano determinati presupposti, tra cui in particolare la conoscenza del pregiudizio che l’atto in questione potrebbe arrecare al soddisfacimento delle ragioni dei creditori, e l’effettiva possibilità di pregiudizio per i creditori.

Come conseguenza del vittorioso esperimento dell’azione revocatoria, l’atto impugnato (che è pur sempre un atto valido in sè e per sè considerato) viene dichiarato inefficace nei confronti dei creditori procedenti, che quindi, eliminato per tale via lo “schermo” rappresentato dal vincolo di destinazione impresso, potranno soddisfarsi sui beni che ne formano oggetto, sottoponendoli alla cd. “Esecuzione Forzata“.

Ma non è tutto, in quanto ai sensi dell’art. 2929-bis del Codice Civile se il vincolo di destinazione è stato costituito dopo il sorgere del credito e sussistono i presupposti per agire con l’azione revocatoria, a prescindere dall’esercizio di quest’ultima il creditore che sia munito di titolo esecutivo può aggredire direttamente i beni vincolati, a condizione che trascriva il pignoramento entro un anno dalla trascrizione del vincolo; inoltre questa possibilità di “saltare” il passaggio relativo all’esercizio dell’azione revocatoria è concessa anche al creditore anteriore che entro un anno dalla trascrizione del vincolo sia intervenuto nell’esecuzione promossa da altri.

Quanto sopra vale anche con riferimento ai debiti tributari nei confronti del Fisco, con la precisazione che l’art. 11, comma I, del D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, stabilisce che “è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.”

Costi.

Per l’atto di Trust i costi variano in base ai beni che ne formano oggetto, se vi sono trascrizioni da curare (come di regola), se sono previsti passaggi di proprietà, nonchè allo studio ed all’analisi della legge straniera da applicare e dei singoli casi concreti (che ovviamente ben possono presentare diversi livelli di complessità).

In ogni caso si suggerisce sempre come fortemente opportuno un confronto preliminare (anche in modalità telematiche ed a distanza)con il Notaio e con i suoi collaboratori per  valutare la documentazione occorrente di volta in volta nonchè aspetti ed implicazioni civilistici e fiscali dell’operazione.

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Documenti e Info per Trust.

  • Documenti di identità e codici fiscali degli interessati;
  • atti di provenienza e visure catastali dei beni da conferire;
  • sono fatti salvi ulteriori documenti e/o informazioni da richiedere in corso di istruttoria, caso per caso.
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