Disciplinato dal Decreto Legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito dalla legge n. 248/2005, il cd. “Prestito vitalizio ipotecario” ha per oggetto la concessione, da parte di Banche ed intermediari finanziari, di finanziamenti a medio e lungo termine, con capitalizzazione annuale di interessi e di spese, riservati a persone fisiche con età superiore a sessanta anni compiuti, il cui rimborso “integrale” in un’unica soluzione può essere richiesto a) al momento della morte del soggetto finanziato, ovvero b) qualora vengano trasferiti, in tutto o in parte, la proprietà o altri diritti reali o di godimento sull’immobile dato in garanzia, ovvero ancora c) qualora si compiano atti che ne riducano significativamente il valore, tra cui la costituzione di diritti reali di garanzia in favore di terzi che vadano a gravare sull’immobile.  E’ tuttavia fatta salva la volontà del finanziato di concordare, al momento della stipulazione del contratto, modalità di rimborso “graduale” della quota di interessi e delle spese, prima del verificarsi degli eventi sopra elencati, sulla quale non si applica la capitalizzazione annuale degli interessi.

Qualora al tempo della stipula del finanziamento il soggetto finanziato risulti coniugato o partner all’interno di una unione civile, ovvero convivente more uxorio da almeno un quinquennio documentato attraverso la presentazione di un certificato di residenza storico, e nell’immobile posto a garanzia risiedano entrambi i coniugi, partners o conviventi more uxorio, il contratto deve essere sottoscritto da entrambi anche se l’immobile è di proprietà di uno solo di essi, purché i requisiti di età previsti dalla legge siano posseduti da entrambi i sottoscrittori.

I finanziamenti oggetto di prestito vitalizio ipotecario devono essere garantiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali, con la precisazione che detta ipoteca non può essere iscritta contemporaneamente su più immobili di proprietà del finanziato.

Qualora il finanziamento non sia integralmente restituito entro un anno dal verificarsi degli eventi sopra elencati che come visto azionano la pretesa di rimborso, in deroga alla procedura ordinaria di esecuzione forzata il finanziatore stesso può vendere l’immobile come se fosse cosa propria e senza necessità di una procura o di un mandato in tal senso; tale vendita dovrà però essere fatta ad un valore pari a quello di mercato, che dovrà essere determinato da un perito indipendente incaricato dal finanziatore; eseguita la vendita, le somme così ricavate dovranno essere impiegate per estinguere il credito del finanziatore. Trascorso un altro anno senza che sia stata perfezionata la vendita, il suddetto valore di mercato viene decurtato del 15% per ogni anno successivo, finchè la vendita non sia stata effettivamente eseguita. In alternativa, è previsto che l’erede stesso possa provvedere alla vendita dell’immobile, in accordo però con il finanziatore, purché la vendita si perfezioni entro un anno dal conferimento dell’incarico in tal senso dato dal finanziatore all’erede stesso. In ogni caso, Le eventuali somme avanzate dalla vendita e che non sono state necessarie per il pagamento del finanziatore, devono essere restituite al medesimo finanziato o ai suoi aventi causa.

L’importo del debito residuo non può superare il ricavato della vendita dell’immobile, al netto delle spese sostenute.

Nei confronti dell’acquirente dell’immobile non hanno effetto le domande giudiziali di cui all’art. 2652, primo comma, numeri 7) e 8), del Codice Civile, se trascritte successivamente alla trascrizione dell’acquisto.

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Si rinvia alla sezione “Mutui e surroghe” di cui alla presente “Area“.