Profili generali.

Il “Fondo patrimoniale” è una convenzione matrimoniale che consente ai coniugi (ovvero ai due partners nell’ambito di una cd. “Unione civile” ai sensi della Legge 20 maggio 2016 n. 76) di segregare taluni beni rispetto al loro restante patrimonio, imprimendo ad essi uno speciale vincolo di destinazione nel senso che dovranno essere utilizzati ed impiegati in via esclusiva a far fronte ai bisogni della famiglia. In quanto convenzione matrimoniale, il fondo patrimoniale può essere costituito esclusivamente dai coniugi (ovvero dai due partners), ovvero anche da un terzo estraneo per le medesime finalità ma comunque con l’accettazione necessaria dei due coniugi (ovvero dai due partners).

In quanto convenzione matrimoniale, essa deve essere stipulata per atto pubblico notarile alla presenza dei testimoni, e deve inoltre essere annotata a margine dell’atto di matrimonio; se riguarda beni immobili, deve essere altresì trascritta nei Registri Immobiliari (in questo caso ai fini di mera pubblicità-notizia).

Non tutti i beni possono formare oggetto di un fondo patrimoniale, ma solo i beni immobili, i beni mobili registrati (tra i quali oggi si annoverano anche le quote di s.r.l.) ed i titoli di credito.

I beni conferiti nel fondo matrimoniale spettano ad entrambi i coniugi (ovvero ai due partners), a meno che non sia previsto diversamente nell’atto costitutivo, in quanto ad esempio l’unico conferente potrebbe riservarsene la titolarità; in ogni caso, l’amministrazione dei beni del fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all’amministrazione della comunione legale. In particolare, per gli atti di straordinaria amministrazione serve il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, occorre altresì l’autorizzazione del Giudice; è fatta tuttavia salva la possibilità di derogarvi in sede di atto di costituzione del fondo.

Effetti.

Come detto sopra, i beni del fondo patrimoniale sono caratterizzati dal vincolo in virtù del quale sono destinati a far fronte ai bisogni della famiglia: in tal senso essi costituiscono un “Patrimonio separato” (o segregato) e destinato ad uno scopo specifico. E così da una parte i frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale devono essere impiegati per i bisogni della famiglia, dall’altra l’esecuzione sui beni del fondo e sui relativi frutti non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Per debiti contratti nell’interesse della famiglia si devono intendere, oltre alle spese di gestione del fondo, le obbligazioni assunte per l’amministrazione ordinaria e straordinaria, il miglioramento e l’incremento dei beni costituiti in fondo: dunque non solo debiti per le esigenze domestiche e familiari secondo le condizioni economiche e sociali della famiglia stessa, ma anche quelli contratti in funzione del pieno mantenimento e dell’armonico sviluppo della famiglia, come pure del potenziamento della sua capacità lavorativa; ne resterebbero fuori di conseguenza solo i debiti collegati a esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi.

In caso di aggressione dei beni costituiti in fondo patrimoniale da parte di un creditore, è a carico del debitore che vi si opponga la prova sia della regolare costituzione del fondo e della sua opponibilità al creditore attraverso la annotazione tempestiva dell’atto costitutivo a margine dell’atto di matrimonio, sia della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari.

Impugnazioni e sanzioni.

In considerazione del più volte ricordato effetto segregativo discendente da un fondo patrimoniale con riferimento ai beni che ne formano oggetto, è possibile che nella realtà si ricorra a questo strumento non tanto “per far fronte ai bisogni della famiglia” e dunque per un fine codificato e lecito, ma piuttosto – e surrettiziamente – per tentare di sottrarre certi beni alle pretese dei creditori (molte volte, il Fisco) in violazione del principio sancito dall’art. 2740 del Codice Civile a mente del quale è generale la responsabilità patrimoniale di ciascun debitore, che risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge, che tuttavia non debbono essere sfruttate illecitamente per finalità diverse da quelle per le quali le eccezioni stesse sono state codificate.

In quanto”dispositivo”, ai sensi dell’art. 2901 del Codice Civile l’atto costitutivo di un fondo patrimoniale può essere impugnato dai creditori con la cd. “Azione Revocatoria“, ove sussistano determinati presupposti, tra cui in particolare la conoscenza del pregiudizio che l’atto in questione potrebbe arrecare al soddisfacimento delle ragioni dei creditori, e l’effettiva possibilità di pregiudizio per i creditori.

Come conseguenza del vittorioso esperimento dell’azione revocatoria, l’atto impugnato (che è pur sempre un atto valido in sè e per sè considerato) viene dichiarato inefficace nei confronti dei creditori procedenti, che quindi, eliminato per tale via lo “schermo” rappresentato dal fondo patrimoniale, potranno soddisfarsi sui beni che ne formano oggetto, sottoponendoli alla cd. “Esecuzione Forzata“.

Ma non è tutto, in quanto ai sensi dell’art. 2929-bis del Codice Civile se il fondo patrimoniale è stato costituito dopo il sorgere del credito e sussistono i presupposti per agire con l’azione revocatoria, a prescindere dall’esercizio di quest’ultima il creditore che sia munito di titolo esecutivo può aggredire i beni costituiti in fondo patrimoniale direttamente, a condizione che trascriva il pignoramento entro un anno dalla trascrizione del fondo stesso; inoltre questa possibilità di “saltare” il passaggio relativo all’esercizio dell’azione revocatoria è concessa anche al creditore anteriore che entro un anno dalla trascrizione del fondo sia intervenuto nell’esecuzione promossa da altri.

Quanto sopra vale anche con riferimento ai debiti tributari nei confronti del Fisco, con la precisazione che l’art. 11, comma I, del D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, stabilisce che “è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.”

Costi.

Per l’atto costitutivo di fondo patrimoniale i costi variano in base ai beni che ne formano oggetto, se vi sono trascrizioni da curare (come di regola), se vi sono passaggi di proprietà (meno sovente), nonchè allo studio ed all’analisi dei singoli casi concreti (che ovviamente ben possono presentare diversi livelli di complessità).

In ogni caso si suggerisce sempre come fortemente opportuno un confronto preliminare (anche in modalità telematiche ed a distanza)con il Notaio e con i suoi collaboratori per  valutare la documentazione occorrente di volta in volta nonchè aspetti ed implicazioni civilistici e fiscali dell’operazione.

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Documenti e Info per atto costitutivo di fondo patrimoniale.

  • Documenti di identità e codici fiscali dei coniugi;
  • estratto per riassunto dell’atto di matrimonio (da non confondere con il certificato di matrimonio), da richiedersi al Comune del luogo di celebrazione del matrimonio;
  • atti di provenienza e visure catastali dei beni da conferire;
  • sono fatti salvi ulteriori documenti e/o informazioni da richiedere in corso di istruttoria, caso per caso.
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