Donazioni

L’articolo 769 del Codice Civile definisce la Donazione come “il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione.

La donazione rappresenta un particolare tipo contrattuale nell’ambito degli atti gratuiti: come tutti i contratti gratuiti essa si caratterizza per l’assenza di una controprestazione o comunque di un corrispettivo, ma mentre per gli atti gratuiti in genere non è da escludere anzi è insito un vantaggio patrimoniale per chi li compie (si pensi alle cd. “sponsorizzazioni”), la donazione si caratterizza in quanto atto liberale, vale a dire come atto che implica un impoverimento patrimoniale per chi lo compie ed un correlativo arricchimento per il beneficiario.

La donazione, come si evince dalla sopra riportata definizione, può avere ad oggetto il trasferimento di beni e diritti ovvero l’assunzione di obbligazioni da parte del disponente (cd. “Donante“) ed a vantaggio del beneficiario (cd. “Donatario“), ovvero ancora la liberazione da preesistenti obblighi del donatario verso il donante.

Per la sua importanza, ed in considerazione dei suoi effetti, la donazione è un atto rivestito di particolare forma, dovendo essere fatta per atto pubblico notarile alla presenza dei testimoni; ciò vale senz’altro, ed a maggior ragione, per le donazioni di beni immobili, ma vale senza dubbio anche per altre fattispecie tra cui è opportuno annoverare anche le donazioni aventi per oggetto (più o meno) rilevanti somme di denaro ed effettuate per il tramite di bonifici o di assegni, con la precisazione che detti passaggi di denaro in difetto dell’atto pubblico notarile sono da considerare nulli e quindi invalidi.

Un’eccezione al formalismo è rappresentata dalla donazione cd. “di modico valore”, che può avere per oggetto beni mobili e che si perfeziona anche senza atto pubblico (il ricorso al quale è comunque consentito), purchè vi sia stata la consegna dei beni dal donante al donatario; affinchè una donazione possa essere qualificata come di modico valore, occorre considerare congiuntamente sia il valore in sè e per sè del bene mobile donato, sia le capacità economiche del donante.

Costi.

Il costo di massima di una donazione è commisurato ad una serie di fattori (imposte, tasse, spese vive, compensi professionali e oneri collegati), che variano fondamentalmente in base al valore di quanto donato, all’applicabilità o meno di benefici fiscali, alla possibilità o meno di tassare l’atto sul valore catastale dei beni trasferiti (il che ad esempio non è possibili per fabbricati privi di rendita o per terreni non agricoli), allo studio ed all’analisi dei singoli casi concreti (che ovviamente ben possono presentare diversi livelli di complessità).

In ogni caso si suggerisce sempre come fortemente opportuno un confronto preliminare (anche in modalità telematiche ed a distanza) con il Notaio e con i suoi collaboratori per  valutare la documentazione occorrente di volta in volta nonchè aspetti ed implicazioni civilistici e fiscali dell’operazione.

Richiedi subito un appuntamento

il mio staff ti contatterà a breve

Documenti e Info per donazioni.

Si rinvia al format “Trasferimenti immobiliari” nella sezione dedicata del sito (“Documenti“).

Scarica memo documenti