Società di Persone

Tali sono le società disciplinate nei Capi II, II e IV del Titolo V del Codice Civile, e cioè le società semplici (s.s.), le società in nome collettivo (s.n.c.) e le società in accomandita semplice (s.a.s.). Come si desume dalla loro definizione, si tratta di modelli societari fondati – come dato qualificante – sulle persone stesse dei soci, che per così dire “ci mettono la faccia” in quanto normalmente ne sono anche gli amministratori e legali rappresentanti e – una volta esaurito il patrimonio sociale – sono illimitatamente responsabili per i debiti sociali, essendo tenuti a farvi fronte con il loro stesso patrimonio personale, con la conseguenza che detti soci possono perdere be più di quanto conferito in società e possono anche essere personalmente assoggettati a fallimento in caso di fallimento della società.

Di conseguenza, tali modelli societari si caratterizzano, più che per la loro componente patrimoniale (di solito peraltro modesta), proprio per le persone dei soci, le loro capacità ed il loro buon nome commerciale, ed a tale ultimo proposito va ricordato che non a caso il nome di almeno uno dei soci deve essere inserito nella cd. “ragione sociale” (cioè il nome della società).

La società semplice rappresenta la forma più semplice e basilare di società, tradizionalmente utilizzata per lo svolgimento di attività agricole (l’art. 2249 c.c. esclude infatti che tramite di essa possa svolgersi attività commerciale) e, più di recente, anche sulla spinta della normativa fiscale, anche come una sorta di “cassaforte immobiliare”.

Società in nome collettivo e società in accomandita semplice rappresentano invece modelli più evoluti da un punto di vista strutturale ed organizzativo, ed utilizzabili per lo svolgimento di attività sia commerciali che agricole; rispetto alla s.n.c., la s.a.s. si caratterizza per la presenza all’interno della propria compagine di una doppia categoria di soci, e cioè accomandatari e accomandanti: i primi sono gli amministratori e legali rappresentanti della società, con responsabilità illimitata come visto sopra, mentre i secondi sono soci per così dire “di capitale”, che cioè partecipano alla società alla stregua di investitori e che (salve eccezioni) non hanno poteri gestori e la loro responsabilità per i debiti sociali è limitata al valore della loro quota di partecipazione alla società, dunque al valore del conferimento.

Società di Capitali

Tali sono le società disciplinate nei Capi V, VI e VII del Titolo V del Codice Civile, e cioè le società per azioni (s.p.a.), le società in accomandita per azioni (s.a.p.a.) e le società  a responsabilità limitata (s.r.l.). Come si desume dalla loro definizione, si tratta di modelli societari fondati – come dato qualificante – sul capitale e, più in generale, sul patrimonio stesso della società, unico soggetto in linea di principio chiamato a rispondere per i debiti sociali, con la conseguenza che i soci partecipano al rischio d’impresa nei limiti della loro quota di partecipazione alla società e dunque nei limiti di quanto conferito in società.

Dunque, a differenza di quanto succede nelle società di persone, in quelle di capitali i soci corrono un rischio “calcolato” e, in caso di fallimento della società, non sono sottoposti a loro volta a fallimento. Non è caso dunque se per queste società,  a tutela del ceto creditorio, la legge riserva una disciplina molto più rigida rispetto a quella dettata per le società di persone, con una particolare attenzione alla formazione del capitale sociale ed alla sue vicende (specialmente  con riferimento alla sua riduzione per perdite), nonchè alla esatta e prudente proiezione contabile in bilancio degli elementi patrimoniali attivi e passivi.

Rispetto alle società di persone, dette società rappresentano modelli ancora più evoluti da un punto di vista strutturale ed organizzativo, ed utilizzabili per lo svolgimento di attività sia commerciali che agricole. Le s.p.a. si caratterizzano per la suddivisione del capitale in azioni destinate alla circolazione e che, insieme a tanti altri strumenti finanziari e titoli come le obbligazioni, costituiscono la massima espressione della spersonalizzazione e della componente fortemente patrimoniale che caratterizza questo tipo sociale.

Le s.a.p.a. si caratterizzano si differenziano rispetto alle s.p.a. per la presenza all’interno della propria compagine di una doppia categoria di soci, e cioè accomandatari e accomandanti: i primi sono gli amministratori e legali rappresentanti della società, con responsabilità illimitata come nelle società di persone, mentre i secondi sono soci con responsabilità limitata a quanto conferito.

Le s.r.l. rappresentano, nel vigente diritto societario, una sorta di figura ibrida a metà strada tra le società di persone e quelle di capitali, particolarmente diffuse nel tessuto imprenditoriale italiano, e caratterizzate – oltre che dall’indubbio vantaggio della responsabilità limitata – dal fatto che si tratta di un modello societario particolarmente duttile  e flessibile, con ampio spazio riservato dalla legge all’autonomia dei soci, cui è consentito in larghissima misura di strutturare lo statuto sociale in base alle proprie peculiari esigenze ed in deroga alla normativa di settore, alla stregua di un vero e proprio “abito sartoriale su misura”.

Il che peraltro non vale per la società a responsabilità limitata cd. semplificata (s.r.l.s.), introdotta nel nostro ordinamento giuridico a far data dal 2012, che si caratterizza da un lato per una bassa capitalizzazione (il relativo capitale minimo deve essere infatti di almeno 1 euro mentre quello massimo non può essere superiore a euro 9.999,99) e dall’altro lato per il fatto di venire costituita sulla base di un modello ministeriale standard non modificabile con clausole ulteriori o comunque diverse rispetto a quelle al suo interno contemplate, il tutto a fronte di costi relativamente più contenuti rispetto alla costituzione di una ordinaria s.r.l. e peraltro (aspetto assolutamente non irrilevante e spesso omesso) nella mera fase cd. di “start up”, in quanto una volta venuta ad esistenza la s.r.l.s. è trattata esattamente alla stessa stregua di una normale s.r.l. sotto il profilo civilistico, societario, contabile e fiscale; senza dimenticare che nella quotidiana pratica degli affari la s.r.l. semplificata gode di un prestigio commerciale e di una “allure” assai inferiori rispetto ad una ordinaria s.r.l., che parimenti ed in ogni caso presenta oggigiorno il grande vantaggio di poter essere costituita con un capitale inferiore a euro 10.000,00 e pari ad almeno 1 euro.

 

Società Cooperative

Le società cooperative sono disciplinate nel Titolo VI del Codice Civile, oltre che in numerosissime leggi speciali in materia, tra cui spicca il D. Lgs. C.p.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 (cd. Legge Basevi). A differenza delle società di persone e di quelle di capitali, che perseguono uno scopo di lucro nel senso che i loro soci aspirano a realizzare dei guadagni da ripartirsi sotto forma di utili (cd. lucro “soggettivo”), le società cooperative perseguono il cd. scopo mutualistico, nel senso che i soci cooperatori, tramite l’instaurazione di determinati rapporti con la società stessa, aspirano ad ottenere beni, servizio e occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle che potrebbero altrimenti ottenere sul mercato; con la precisazione che anche le società cooperative, in quanto svolgono un’attività economica, mirano ovviamente ad un guadagno (cd. lucro “oggettivo”), che però resta sullo sfondo, in quanto ove realizzato in concreto non è destinato ad essere ripartito tra i soci se non entro ben determinati limiti.

Chiarito come sopra il significato dello scopo mutualistico, si aggiunga che, a seconda che le cooperative svolgano, in base a predeterminati indici, la loro attività prevalentemente in favore dei propri soci ovvero avvalendosi delle prestazioni lavorative o degli apporti dei propri soci, si distingue tra cooperative a mutualità prevalente e cooperative a mutualità non prevalente, rammentando che solo le prime (che debbono essere iscritte in apposito Albo) sono ammesse a godere delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo contemplate dalle leggi speciali.

Sotto il profilo strutturale ed organizzativo, in ragione della menzionato scopo mutualistico e delle proprie specificità la legge detta una speciale normativa per le società cooperative, disponendo inoltre che nei limiti della compatibilità ad esse si applichi la disciplina delle società per azioni ovvero (a determinate condizioni) quella delle società a responsabilità limitata.

 

Società Consortili

Ai sensi dell’art. 2615-ter c.c. le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società per azioni ed in accomandita per azioni, e le società a responsabilità limitata, possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell’art. 2602 c.c., che definisce il contratto di consorzio tra imprenditori per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. Dunque, queste società risultano tipicamente caratterizzate, oltre che da un lucro oggettivo, da uno scopo cd. “consortile”, che consiste nell’intento dei soci (imprese individuali o collettive) di usufruire di beni e servizi prodotti dalla società e messi a loro disposizione per conseguire un vantaggio patrimoniale diretto nelle rispettive economie, il che potrà avvenire sotto forma di minori costi sopportati oppure sotto forma di maggiori introiti per le proprie imprese.

Costi

Il costo di massima di una costituzione di società è commisurato ad una serie di fattori (imposte, tasse, diritti camerali, spese vive, compensi professionali e oneri collegati), che variano fondamentalmente in base al capitale sociale, ai conferimenti ed alle loro modalità esecutive, allo studio ed all’analisi dei singoli casi concreti (che ovviamente ben possono presentare diversi livelli di complessità).

In ogni caso si suggerisce sempre come fortemente opportuno un confronto preliminare (anche in modalità telematiche ed a distanza)con il Notaio e con i suoi collaboratori per  valutare la documentazione occorrente di volta in volta nonchè aspetti ed implicazioni civilistici e fiscali dell’operazione.

   Documenti e Info per la costituzione di società

  • Dati dei soci (documenti di identità e codici fiscali); qualora come soci partecipino delle società o degli enti, si richiedono quelli dei legali rappresentanti insieme a copia degli statuti ed alle visure camerali aggiornate;
  • dati essenziali della società costituenda, tra cui in particolare: ragione sociale/denominazione sociale; sede legale ed indirizzo; ammontare del capitale sociale e sua ripartizione tra i soci; modello amministrativo prescelto; oggetto sociale (che si raccomanda di limitare a quelle attività che concretamente si intende svolgere e che comunque, per quanto eterogeneo, non deve giungere a ricomprendere un tale di numero eccessivo di attività, pena la sua indeterminatezza che non è consentita);
  • dati degli amministratori (documenti di identità e codici fiscali);
  • codice attività;
  • PEC e partita Iva (se provvede alla relativa apertura il commercialista);
  • sono fatti salvi ulteriori documenti e/o informazioni da richiedere in corso di istruttoria, caso per caso.
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