Ai sensi della Legge 20 maggio 2016 n. 76 si definiscono “Conviventi di fatto” due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile.

In quanto basato sul fatto della convivenza, questo rapporto non necessita di una formalizzazione, che tuttavia è ben possibile – ed anzi è fortemente raccomandabile per evidenti ragioni di opportunità e per prevenire liti future – tramite la sottoscrizione di un cd. “Contratto di convivenza”, per atto pubblico notarile o scrittura privata autenticata, allo scopo di disciplinare i rapporti patrimoniale relativi alla vita in comune tra i conviventi, e che può essere risolto per accordo delle parti o per recesso unilaterale da esprimersi con le medesime suddette modalità di forma.