Amministrazione di sostegno

Gli articolo 404 e seguenti del Codice Civile disciplinano l’istituto dell’Amministrazione di sostegno, misura volta tutelare persone prive in tutto o in parte di autonomia, a causa di proprie alterate condizioni fisiche, psichiche, o psicofisiche che determinano una forma più o meno grave di “incapacità”: si pensi alla persona afflitta da malattia neurodegenerativa, o più semplicemente alla persona anziana sia pur lucida ma allettata, e che dunque non riesce a badare in concreto a se stessa ed ai propri interessi.

Tramite questo istituto, viene nominato dal Giudice Tutelare (o G.T.) un Amministratore di sostegno (o A.d.S.), che in determinati ambiti e per determinate attività provvede ad agire in nome e conto del soggetto “incapace” ovvero ad affiancarlo nel compimento delle stesse attività, il tutto sotto il controllo del G.T. cui deve rendere conto periodicamente.

Stante il fatto che ad amministrazione di sostegno può essere sottoposto sia un soggetto capace di intendere sia un soggetto incapace di intendere, si sottolinea che esclusivamente per il primo – al fine di una efficace tutela dei propri interessi – nella pratica una valida alternativa al ricorso a questo istituto può certamente essere il rilascio di procure, speciali o generali, mentre per il secondo occorre necessariamente optare per la nomina di un A.d.S.

L’Amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico notarile o scrittura privata autenticata da Notaio; con le stesse modalità è possibile procedere alla revoca del soggetto così designato come pure alla sua sostituzione. Per il caso di propria premorienza, inoltre, ciascun genitore può designare un Amministratore di sostegno per i propri figli, sia mediante atto pubblico notarile o scrittura privata autenticata da Notaio, sia mediante testamento.

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